Social Networks e “Tecno-controlli”

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Social Networks e controlli da parte del datore di lavoro.

La Cassazione apre alla possibilità di controlli per l’utilizzo dei social network sul posto di lavoro. Infatti, per l’utilizzo dei social network, si deve accettare di condividere pubblicamente i propri dati, che diventano quindi accessibili anche al datore di lavoro.

Dal 27 maggio è possibile, per i datori di lavoro, porre in essere delle misure atte a controllare i dipendenti monitorandone l’utilizzo dei social network e delle applicazioni di messaggistica anche assumendo identità fittizie.  Nei casi estremi possono anche prevederne l’allontanamento.

Il fatto è riportato nella sentenza del “17 dicembre 2014-27 maggio 2015, n. 10955”  della Corte di Cassazione, che sembra porsi in antitesi con la giurisprudenza in materia di “tecno controllo” e il percorso seguito in altri paesi europei, dove i mezzi di comunicazione digitali sono spesso visti come un mezzo di coercizione a favore del datore di lavoro. Anche lo “Statuto dei lavoratori italiano” Legge 300, 1970, vieta (all’art. 4) i controlli a distanza sull’attività dei dipendenti. Ma questo divieto è già stato recentemente ridimensionato da alcune previsioni del “Jobs Act” che facilitano, in qualche misura, il “tecno controllo” dei dipendenti, facilitando le verifiche sugli strumenti di lavoro (PC, Tablet e telefoni aziendali).

 

Riferimento:  http://www.laleggepertutti.it/89043_si-al-licenziamento-per-chi-naviga-su-facebook-o-parla-al-cellulare